Sulla conferenza stampa della Corte Costituzionale - quesiti referendari
A cura di Renato Ongania
Il Presidente della Corte Costituzionale il 16 febbraio 2022 ha tenuto una conferenza stampa per spiegare le decisioni assunte in merito all'ammissibilità dei quesiti referendari.
Sullo strumento della Conferenza Stampa
La conferenza stampa è un classico strumento in uso agli esperti di Relazioni Pubbliche. È uno strumento specialistico che trova applicazione per rivolgersi ai giornalisti, convocati per l'occasione.
Il Presidente Amato nell'argomentare la scelta di tenere una conferenza stampa, proprio all'inizio del suo intervento, pare avesse voluto giustificarne l'uso (ripristinato da precedenti consuetudini) per relazionarsi con il Parlamento, oltre che con "L' opinione pubblica".
Si osserva che usare lo strumento della conferenza stampa per relazionarsi con il Parlamento attraverso i giornali presenta dei grossi rischi ed è di per sé una strana ritualità perché ci si interfaccia simultaneamente a pubblici molto diversi con lo stesso codice, rinunciando a una più opportuna modulazione.
Sulla illogicità della sequenza
La conferenza stampa ha preceduto le motivazioni scritte della Corte.
Si è trattato di un errore di comunicazione istituzionale che affonda nell'alterazione della sequenza logica a, b, c:
a) Decisione della Corte
b) Pubblicazione delle motivazioni
c) Spiegazione delle decisioni
Puntualizzazioni e rilievi
Le parole chiave per le puntualizzazioni e i rilievi sono state tre:
- Carriera dei magistrati
- Cannabis
- Eutanasia
Il Presidente della Corte ha puntualizzato che il quesito sulla separazione delle carriere in realtà tratta una separazione delle funzioni e non delle carriere. La carriera, anche qualora dovesse prevalere il "Sì", rimarrebbe la stessa. Si osserva che poiché il quesito è stato ammesso non v'era alcuna necessità di puntualizzare, salvo imporre la propria presenza autorevole.
Il Presidente della Corte ha puntualizzato che il quesito sulla Cannabis in realtà è un quesito sulle sostanze stupefacenti. Ha parlato di "errore" da parte dei proponenti poiché una delle tabelle a cui si fa riferimento non presenta la cannabis, ma fa riferimento ad altre coltivazioni. Ha ipotizzato che i proponenti si fossero erroneamente riferiti ad un provvedimento del 2006 che però è stato cancellato. Qui si osserva che il Presidente non ha solo voluto spiegare le motivazioni della Corte, in maniera indiretta ha voluto attribuire la responsabilità della bocciatura ai proponenti esprimendo un giudizio tecnico (giuridico) verso i proponenti.
Il Presidente della Corte ha puntualizzato che il quesito sull'Eutanasia in realtà è un requisito sull'omicidio del consenziente. In tale puntualizzazione ha aggiunto che se fosse stato ammesso e avessero prevalso i "Sì" vi sarebbero stati degli omicidi del consenziente al di fuori della casistica relativa all'eutanasia. Nella sua spiegazione ha criticati i proponenti per aver ingenerato delle aspettative in coloro che hanno firmato parlando di Eutanasia. Qui si osserva che il Presidente è andato oltre ad una mera spiegazione della valutazione della Corte Costituzionale, si è espresso un giudizio morale (e tecnico) verso i proponenti.
Conclusioni
La conferenza stampa è stata un pasticcio di comunicazione istituzionale perché non ci si è limitati a spiegare le ragioni che hanno portato la Corte Costituzionale ad ammettere o a non ammettere i quesiti referendari, si è "colta l'occasione" per criticare la competenza degli estensori dei quesiti referendari. Ci si poteva fermare ai fatti oggettivi sull'ammissibilità e sulla non ammissibilità - e comunque sarebbe stato prematuro.
L'alto prestigio della Corte Costituzionale sarebbe stato garantito dal silenzio, seguito dalle motivazioni scritte, e semmai, dopo le motivazioni scritte, audizioni presso il Parlamento per illustrare le ragioni di tali scelte.
Lo strumento della Conferenza Stampa ha generato un botta e risposta con i comitati promotori, di basso livello, che non aiuta il cittadino a comprendere i fatti oggettivi e le scelte operate.
Nella parte finale, sollecitato da una giornalista che ha riportato il commento di Marco Cappato, il Presidente Amato ha fornito una risposta personale "io sono meno politico di Cappato", tralasciando ogni rigore di linguaggio e di etichetta istituzionale. Per inciso Amato è stato molto più politico di Marco Cappato per via della sua lunga vita nei partiti.
Quand'anche avesse ragione il Presidente Amato, su tutto, non può permettersi certi toni: è il Presidente della Corte Costituzionale.
2 marzo 2022
- Corte Costituzionale - Comunicato Stampa 2 marzo 2022https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220302111251.pdf
Bibliografia
Video della Conferenza Stampa
Quesiti referendari
Separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti
QUESITO Volete Voi che siano abrogati: il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, di approvazione dell’“Ordinamento giudiziario” nel testo allegato al medesimo regio decreto e altresì risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della la magistratura”; la l. 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della magistratura e per le promozioni) nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il d. lgs 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150) nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: Art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il d. lgs. 5 aprile 2006, n.160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150) nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, relativamente alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti”; art. 13 comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e` consentito all’interno dello stesso distretto, ne´ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne´ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche”; art. 13 comma 6:”6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa”; il D.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario) nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160”?[1]
Abrogazione parziale di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti
QUESITO «Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 1, limitatamente all’inciso “coltiva”;
articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 4, limitatamente alle parole “la reclusione da due a 6 anni e”;
articolo 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi), limitatamente alle parole “a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;”?».[2]
Abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)»
QUESITO “Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n.1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da 6 a 15 anni”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”?”[3]
Note